Art. 6.
(Finanziamento dell'intervento pubblico nelle politiche abitative).

      1. La legge finanziaria determina annualmente le risorse da destinare all' intervento pubblico nelle politiche abitative in misura comunque non inferiore all'1 per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno di riferimento.